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Sanzioni doganali nel d.lgs. 141/2024: contrabbando, sanzioni amministrative, estinzione e confisca

Le sanzioni doganali sono oggi nelle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (DNC), Allegato 1 del d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, che ha sostituito il vecchio testo unico doganale (d.P.R. n. 43/1973). Il sistema separa contrabbando e violazioni amministrative in base ai diritti di confine dovuti. Qui trovi regole e correzioni del 2025.

A cura del team legale di Aptus.AIAggiornato al 21 ottobre 20268 min di lettura

Dal testo unico alle DNC: il quadro delle sanzioni doganali

Il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 ha due anime: le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (Allegato 1) e la revisione del sistema sanzionatorio di accise e altre imposte indirette. Le DNC hanno sostituito il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e regolano, tra l'altro, la rappresentanza doganale (artt. 31-33), la revisione della dichiarazione (art. 42) e il sistema delle sanzioni doganali del d.lgs. 141/2024, dal contrabbando doganale alle violazioni amministrative.

Il testo è già stato corretto più volte: tra l'altro, il d.lgs. n. 81/2025 ha aggiunto all'art. 112 una causa di non punibilità legata al ravvedimento, e il d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (art. 16) ha modificato gli artt. 96, 112 e 118 in materia di confisca, con effetto dal 20 dicembre 2025. Le istruzioni operative sono nelle circolari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per le violazioni tributarie doganali restano applicabili, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le regole generali dei d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 (art. 104 DNC).

Reato di contrabbando o sanzione amministrativa: dove passa il confine

Il cuore del sistema è la distinzione tra fattispecie penale e amministrativa, costruita su soglie di diritti di confine. Le DNC prevedono più figure di contrabbando (artt. 78 e seguenti); per il lavoro quotidiano di agenzia la più frequente è la dichiarazione infedele.

Situazione Norma Conseguenza
Indicazione errata degli elementi dell'accertamento o errata liquidazione dei diritti, compresa un'aliquota non conforme Art. 79 DNC, contrabbando per dichiarazione infedele Delitto sopra la soglia di diritti dovuti
Stesse violazioni sotto la soglia Art. 96 DNC Sanzione amministrativa
Nessun maggior diritto dovuto complessivamente Art. 96, comma 4, DNC Sanzione minima, una sola volta per dichiarazione
Almeno un diritto di confine dovuto oltre 50.000 euro Art. 88, comma 3, DNC Aggravante con reclusione fino a tre anni

Come si calcolano i diritti dovuti nelle dichiarazioni con più articoli

La circolare ADM n. 22/2024 del 28 ottobre 2024 applica alle DNC il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25509 del 12 novembre 2020: per verificare la soglia si considera l'insieme degli articoli della dichiarazione, compensando saldi positivi e negativi di ciascun diritto; sul piano sanzionatorio si hanno tante violazioni quanti sono gli articoli che hanno concorso all'eccedenza, con il cumulo giuridico dell'art. 12 del d.lgs. 472/1997 o, se più favorevole, il cumulo materiale. Se l'ufficio divide un articolo in più articoli, la violazione resta riferita all'articolo dichiarato.

Estinzione del reato e ravvedimento nelle sanzioni doganali

Le DNC offrono più strade per chiudere la posizione pagando.

  • Estinzione del reato (art. 112, comma 1). Per i delitti di contrabbando punibili con la sola multa, l'autore può pagare, oltre ai diritti dovuti, una somma determinata dall'Agenzia tra il 100 e il 200 per cento dei diritti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento estingue il reato. Il termine è stato introdotto dal d.lgs. 192/2025: la circolare n. 22/2024, che non prevedeva limiti temporali, va letta alla luce di questa modifica.
  • Non punibilità (art. 112, comma 2). Aggiunta dal d.lgs. n. 81/2025, è collegata al ravvedimento operoso.
  • Ravvedimento operoso. Si applica anche ai diritti doganali: oggi è disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997, in vigore fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 lo stesso istituto è nell'art. 14 del testo unico delle sanzioni tributarie allegato al d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Secondo la circolare ADM n. 19/2026, ai fini penali il ravvedimento deve essere integrale: tributo, sanzione e interessi.
  • Esimente nella revisione su istanza di parte (art. 96, comma 13). Se l'istanza precede la formale conoscenza di controlli, la sanzione non si applica.

Il percorso pratico per correggere una dichiarazione è descritto nella pagina sulla revisione della dichiarazione doganale.

Confisca: cosa ha cambiato il d.lgs. 192/2025

La confisca delle merci era il punto più severo del sistema: si aggiungeva in modo automatico a recupero del tributo e sanzione. Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, richiamata dall'Agenzia nelle sue circolari, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la confisca automatica in materia di IVA all'importazione quando l'obbligato paga integralmente imposta, accessori e sanzione.

Il legislatore ha esteso il principio a tutti i diritti di confine con l'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025, come spiega la circolare ADM n. 35/2025:

  • le merci destinate alla confisca amministrativa sono restituite al trasgressore previo pagamento di diritti, interessi, sanzioni e spese di gestione (art. 118, comma 8, DNC);
  • se la confisca è già avvenuta, l'Agenzia può consentire il riscatto pagando anche il valore delle merci;
  • l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 112 impedisce la confisca;
  • restano salvi i casi di merci vietate e la confisca disposta dall'autorità giudiziaria.

Per l'ADM le nuove regole, più favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima del 20 dicembre 2025 se il procedimento non è definitivamente concluso.

Dal verbale all'accertamento: la procedura

Quando un controllo rileva una violazione, l'ufficio redige il processo verbale di constatazione e lo consegna o comunica alla parte, che ha trenta giorni per esercitare il diritto di essere ascoltata. Se la violazione è un reato estinguibile ai sensi dell'art. 112, il verbale va trasmesso all'autorità giudiziaria solo se la parte non estingue il reato (artt. 107-109 DNC); in ogni caso l'ufficio procede anche alla contestazione della sanzione, secondo il doppio binario descritto dalla circolare n. 22/2024. La revisione d'ufficio della dichiarazione segue l'art. 42 DNC.

Come può aiutarti Next-OS

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Domande frequenti

Sanzioni doganali: quando una dichiarazione infedele diventa reato?

Quando i diritti di confine dovuti in più rispetto a quelli dichiarati superano la soglia prevista dalle DNC: in quel caso si configura il contrabbando per dichiarazione infedele dell'art. 79. Sotto soglia si applica la sanzione amministrativa dell'art. 96. Nelle dichiarazioni con più articoli il calcolo considera l'insieme degli articoli, compensando saldi positivi e negativi, come chiarito dalla circolare ADM n. 22/2024.

Si può estinguere il reato di contrabbando pagando?

Sì, per i delitti di contrabbando puniti con la sola multa. L'art. 112, comma 1, DNC consente di pagare i diritti dovuti e una somma, determinata dall'Agenzia, tra il 100 e il 200 per cento dei diritti, da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento estingue il reato e, dopo il d.lgs. 192/2025, impedisce la confisca, salvo merci vietate.

Tra le sanzioni doganali c'è sempre la confisca della merce?

No, dopo il d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192. Se il trasgressore paga integralmente diritti di confine, interessi, sanzioni e spese di gestione, le merci destinate alla confisca amministrativa sono restituite (art. 118, comma 8, DNC). La confisca resta per le merci di cui sono vietati fabbricazione, possesso, detenzione o commercio e quando è disposta dall'autorità giudiziaria.

Fonti

  1. D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (Normattiva)
  2. Circolare ADM n. 22/2024, sanzioni amministrative e confisca
  3. Circolare ADM n. 35/2025, modifiche del d.lgs. 192/2025
  4. Circolare ADM n. 19/2026, adempimento spontaneo e ravvedimento
  5. Regolamento (UE) n. 952/2013 (EUR-Lex)

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